Le normative italiana e europea, che regolano la produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A.) riguardano, ovviamente, anche l’acciaio inox, il quale viene largamente utilizzato nel settore del packaging (inox rigidizzati) per i macchinari per il confezionamento, per la realizzazione di serbatoi e tank, ma anche per produrre posateria, utensili, elettrodomestici, contenitori e banchi frigo.
Nonostante siano in vigore da tempo, e i controlli da parte delle autorità siano già in corso, sono molti i punti lasciati in sospeso dal testo ufficiale delle norme, tanta è quindi la confusione ad ogni livello della filiera.
Cerchiamo, quindi, di chiarire qualche aspetto dubbio, rispondendo alle domande dei lettori di InoxBlog.
Se invece stai cercando di capire il quadro generale della normativa M.O.C.A. clicca qui!
1. NON BASTA IL CERTIFICATO 3.1? NO, NON BASTA!
Nonostante l’acciaio inossidabile sia tra i materiali presenti nella lista positiva con ben 55 gradi AISI, il certificato 3.1 rilasciato dall’acciaieria (che tuo fornitore dovrebbe inoltrarti sempre!) è NECESSARIO, ma NON SUFFICIENTE.
Oltre al certificato 3.1, che ti garantisce che hai comprato una determinata lega con una precisa composizione chimica, occorre la Dichiarazione di conformità, che ribadisca l’appartenenza del materiale alla lista positiva e attesti il superamento delle prove di cessione previste dall’art. 37 del DM 21/3/1973.
SONO NECESSARI ENTRAMBI I DOCUMENTI: CERTIFICATO 3.1 + DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Ricorda di chiederli entrambi al tuo fornitore (per ogni fornitura!) e di rilasciarli a tua volta al tuo cliente!
2. CHI DEVE EMETTERE LA DICHIARAZIONE M.O.C.A.?
Solo i produttori e chi apporta modifiche al materiale deve emettere la Dichiarazione di Conformità.
Quindi anche i centri servizi che effettuano lavorazioni per ottenere le finiture Scotch-Brite, satinata, ecc. dovranno produrre una propria Dichiarazione di Conformità su propria carta intestata, firmata dal proprio Operatore Economico (responsabile M.O.C.A.), dopo aver effettuato le prove di cessione previste dalla legge.
Non sono tenute a produrre questa documentazione le aziende che, invece, effettuano solo compravendita, dividendo e movimentando il materiale. Queste sono obbligate, però, a fare da mediatore: devono, quindi, chiedere sia il certificato 3.1 che la Dichiarazione di Conformità al proprio fornitore, conservarli e inoltrarli entrambi al proprio cliente.
Possono comunque produrre una propria Dichiarazione di Conformità anche quelle aziende che non sono vincolate dalla legge, perché preferiscono effettuare ulteriori test di propria iniziativa o nel caso non vogliano far conoscere al cliente l’identità del proprio fornitore.
3. COME SI EMETTE LA DICHIARAZIONE M.O.C.A.?
Per emettere la Dichiarazione in maniera corretta, ed essere in regola con la normativa, occorre:
- Segnalarsi come parte della filiera M.O.C.A. alle autorità sanitarie del territorio;
- Selezionare i propri fornitori in modo da avere materiale già conforme accompagnato da tutta la documentazione necessaria;
- Effettuare prove di cessione attraverso laboratori certificati;
- Nominare un responsabile interno all’azienda (Operatore Economico) a cui spetta il compito di redigere la Dichiarazione;
- Redigere il documento sulla base dei risultati forniti da laboratorio;
- Creare un archivio M.O.C.A..
4. SE SONO UN IMPORTATORE?
Nel caso in cui il materiale sia importato sono poche, ma significative, le cose che cambiano:
- se il fornitore è europeo: questo dovrebbe essere già preparato a produrre la Dichiarazione di Conformità, bisogna solo prestare attenzione – e richiedere – che sul documento compaia anche il riferimento alla legge italiana (DM 21/3/1973);
- se il fornitore è extra-europeo … dovrà mettersi in regola e produrre i documenti richiesti!
- qualora il materiale venisse trovato non conforme durante un controllo sanitario, le sanzioni non colpiscono il fornitore straniero, ma il soggetto italiano responsabile dell’ingresso del materiale sul mercato nazionale e tutti i soggetti della filiera che seguono e che non hanno provveduto a mettersi in regola e a verificare l’idoneità del materiale;
Se il fornitore straniero non volesse mettersi in regola le possibilità sono due: cambiare fornitore oppure prendersi l’onere delle prove di cessione e la responsabilità della conformità dei materiali.
Non è possibile, infatti, immettere nel mercato italiano prodotti per l’uso alimentare senza Dichiarazione di conformità.
5.COSA ACCADE PER LE FINITURE BUGNATE?
Il decreto non dice nulla di specifico per le finiture di acciaio inox, sia che esse siano quelle tradizionali (BA, 2B, Scotch Brite, fiorettato, ecc.) che quelle speciali (bugnate, decorate, colorate), ma essendo frutto di lavorazioni di acciaio, anche le finiture bugnate devono superare le prove di cessione.
I produttori di finiture speciali per acciaio inox, tra cui quelle decorate e rigidizzate/bugnate, al pari delle acciaierie e dei centri servizi, devono dimostrare e dichiarare che la lavorazione da loro effettuata non sia andata a modificare la lamiera o il nastro, rispetto a quanto dichiarato dal soggetto precedente lungo la filiera.
Se acquistate lamiere bugnate per il settore alimentare è importante che anche le finiture (e non solo la lamiera grezza) siano state dichiarate conformi!
6. COSA PREVEDE LA LEGGE PER L’ACCIAIO INOX COLORATO?
La normativa non dice nulla a riguardo delle colorazioni.
Non esistono, cioè, dei parametri che consentano di poter affermare che un acciaio colorato – elettro-colorato o con trattamento PVD) – sia conforme alla legge.
Anche sulle lamiere colorate vanno effettuate (da parte di chi li ha colorati) le prove di cessione, non è possibile, però, emettere una Dichiarazione di Conformità in merito, a meno che l’esito dei test non rientri nel range fissato per l’acciaio naturale.
Alcuni aspetti della normativa sono ancora intricati, la situazione degli acciai colorati ne è un esempio, ma restiamo vigili e vi aggiorneremo non appena avremo novità.
Nel frattempo, non perdetevi le nostre rubriche!
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